CUG e pari opportunitā

Comitato Unico di Garanzia (CUG)
 

In base all’articolo 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 con le modifiche e integrazioni (articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010), le pubbliche amministrazioni devono costituire al proprio interno un Comitato Unico di garanzia (CUG) per le pari per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

IL CUG ha l’obiettivo di assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dai principi di benessere organizzativo e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione o violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il CUG esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all’Ente, dirigente e non dirigente. Ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da componenti supplenti. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è nominato dall’Amministrazione.

I componenti rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

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