Prescrizioni regionali antincendi 2017 e ordinanza sindacale

Pubblicata il 16/05/2017

Si rende noto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendi.
Si richiama l’attenzione in particolare sulle norme di prevenzione relative a terreni e fabbricati da attuarsi entro il 1 giugno 2017:
  1. I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
Si specifica a riguardo che con ordinanza n. 15 del 16.05.2017 il Sindaco ha disposto che la pulizia non si limiti alla creazione della fascia ma sia estesa all’intero terreno se questo ricade all’interno dell’agglomerato urbano.
  1. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  2. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  3. I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  4. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Si fa presente che le prescrizioni approvate contengono ulteriori norme di prevenzione da attuarsi entro il 1 giugno 2017 per i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, i proprietari o gestori di strade e ferrovie, i proprietari e i gestori di elettrodotti, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento.
Le violazioni alle prescrizioni regionali saranno punite a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative del pagamento di una somma compresa tra € 50,00 e € 10.329,00 a seconda della violazione.

Allegati

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Allegato Prescrizioni regionali.pdf 1.48 MB
Allegato Norme comportamentali.pdf 648.56 KB
Allegato Ordinanza n. 15 del 16.05.2017.pdf 104.14 KB


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