PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2014-2016

Pubblicata il 07/05/2014
Dal 07/05/2014 al 15/06/2014

Si rende noto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/41 del 18 aprile 2014 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2014-2016, scaricabili integralmente al seguente link:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=254527&v=2&c=4594&idsito=20&b=1
Si richiama l’attenzione in particolare sulle norme di prevenzione relative a terreni e fabbricati da attuarsi entro il 15 giugno:
  1. I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
  2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
  3. I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
  4. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
  5. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Si fa presente che le prescrizioni approvate contengono ulteriori norme di prevenzione da attuarsi entro il 15 giugno per i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, i proprietari o gestori di strade e ferrovie, i proprietari e i gestori di elettrodotti, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento.
Le violazioni alle prescrizioni regionali saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.


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